Preso atto che il difensore della SAI8 s.p.a. ha dichiarato in udienza che la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di
Siracusa 26 novembre 2013, n.57, che è stata acquisita agli atti del presente giudizio;
Visti l’art. 43, III comma, della legge fallimentare, nonché l’art. 300 c.p.c.;
Ritenuto che la citata sentenza dichiarativa di fallimento – dovendosi prescindere dal rilievo che ivi, alle pagg. 27 e 28, si ipotizza che questo Consiglio abbia stimato “la sussistenza del periculum in evidente correlazione all’essenzialità del servizio per la popolazione”, laddove invece si riscontra la sussistenza di fumus di illegittimità degli atti impugnati, rispetto ai limiti invalicabili, di tempo e di oggetto, fissati ai poteri commissariali dall’art. 1 della L.R. n. 2/2013 – impone la dichiarazione di interruzione del presente processo cautelare d’appello, essendo invece di spettanza del giudice di primo grado ogni provvedimento relativo al processo di merito ivi pendente;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara interrotto il presente processo di appello cautelare.
La sentenza:
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Il Diritto e il Rovescio
A seguito della dichiarazione di fallimento di SAI8 in data 26 novembre 2013, subentra quanto perentoriamente disposto all’art. 43, III comma, della legge fallimentare: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”. Nel nostro caso le controversie riguardanti SAI8 vengono interrotte e le parti dispongono di tre mesi, dall’avvenuta conoscenza dell’evento interruttivo, per riassumere i processi che le interessano. Per SAI8 i tre mesi decorrono dalla sentenza dichiarativa del fallimento, per cui il suo termine scade il 26 gennaio 2014.
Le due condizioni che devono essere necessariamente affermate nei ricorsi atti all’ottenimento di un provvedimento cautelare come la sospensiva, oggetto dell’udienza del C.G.A., sono:
– Il “periculum in mora”, cioè il rischio di subire un danno grave, in relazione all’oggetto del contendere, e al contempo irreparabile, ma non dal punto di vista patrimoniale
– il “fumus boni iuris” (parvenza di buon diritto) che indica la presunzione dell’esistenza di buoni presupposti per l’ottenimento del provvedimento cautelare (come la cosiddetta “sospensiva”).
Nel nostro caso il C.G.A., in modo che appare pilatesco, cita la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa in cui si “ipotizza” che il medesimo C.G.A. si sia espresso ammettendo i due requisiti per la concessione della sospensiva. Uno strano modo, in verità, di citarsi per interposta persona (tra l’altro un organo giudicante di grado inferiore) in merito ad una propria valutazione che viene buttata lì, anche se ad “ipotizzarla” sono altri.
Ad ogni buon conto il C.G.A. lascia al TAR di Catania ogni provvedimento relativo al processo in merito pendente. In pratica formalizza una non decisione sui meriti richiesti, o meglio, un nuovo rinvio, dato che il testimone viene riconsegnato al TAR
E allora? Le controversie che più ci interessano al TAR, tra ATO e SAI8, tutte interrotte dal fallimento, devono essere riassunte dalle parti, pena estinzione. La curatela sarà obbligata, per mantenere il contratto in vita e quindi il corrente esercizio temporaneo, a riassumere il processo amministrativo in merito ai contestati poteri del Commissario e, quindi, avverso tutti i provvedimenti da egli illegittimamente adottati.
Guarda caso la curatela di SAI8 ha tre mesi di tempo dalla sentenza, proprio uguali uguali a quelli che la legge fallimentare fissa al comitato dei creditori per la prima verifica sull’opportunità di proseguire con l’esercizio temporaneo di sei mesi. Quindi tre mesi di assoluta (si fa per dire) tranquillità per la curatela per cercare di spremere i resti del limone (se ancora ne esistono) della gestione provinciale e soprattutto per organizzare la sventurata ipotesi dell’affitto del ramo d’azienda. Comincio a pensare che ne vedremo delle belle.