La Corte dei Conti evidenzia che nel nostro ordinamento trova accoglimento il principio giuridico secondo cui l’esternalizzazione delle attività sarebbe consentito solo nel caso di constatata impossibilità o inidoneità della struttura pubblica a svolgere una determinata attività e che il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando nell’apparato burocratico strutture organizzative idonee e professionalità adeguate.
Risponde a principi di economicità e ragionevolezza la vigenza, in via generale, dell´obbligo delle pubbliche amministrazioni di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono, rendendosi ammissibile il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la straordinarietà e l´eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l´oggetto circoscritto dell´incarico e/o della consulenza.
Sostanzialmente, in materia di consulenze esterne o di affidamento di incarichi all’esterno dell’amministrazione, è stato ripetutamente affermato dal giudice contabile che la P.A., in conformità del dettato costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità, dei quali è corollario, per ius receptum, il principio per cui essa, nell´assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie.
Di converso, in casi particolari e contingenti, è stata ammessa la legittimazione della P.A. ad affidare il perseguimento di determinate finalità all´opera di estranei, purché dotati di provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verifichino:
a) la straordinarietà e l´eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all´eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l´aspetto qualitativo che quantitativo.
Tali parametri, se da un lato attestano che nell´ordinamento non sussiste un generale divieto per la P.A. di ricorrere ad esternalizzazioni per l´assolvimento di determinati compiti, dall´altro, tuttavia, confermano che la utilizzazione del modulo negoziale non può concretizzarsi se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati.
Mondo vecchio ? Mondo nuovo ?
ALL’OMBRA DI PALAZZO D’ORLEANS
Da Ingroia a mister Monterosso
Quelli che la Regione è cosa loro
http://livesicilia.it/2015/02/05/da-ingroia-a-mister-monterosso-quelli-che-la-regione-e-cosa-loro_593975/
Non mi capacito più. Sembra quasi che ci sia una volontà superiore a muovere la penna dei redattori degli atti amministrativi del Comune di Noto. Come si potrebbe altrimenti spiegare l’ennesimo svarione che, stavolta, va a toccare la delicatissima questione della nomina dei revisori contabili del nostro comune?
Premettiamo subito che l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di revisore dei conti triennio 2015/2018 è scaricabile dal link http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/documenti/bandi_gare/2014/revisori_conti_bando.pdf.
In esso, ad un certo punto, troviamo i seguenti requisiti essenziali per i candidati interessati:
“Il Collegio dei revisori dei Conti è scelto …, tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti all’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione“A” dell’albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili, fermo restando, per l’Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all’art. 9, della L.R. 15/1993 iscrizione registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs n. 88/1992.”
Poco dopo, vengono elencati i documenti che gli “aspiranti” devono produrre a corredo della domanda, e al primo posto:
“1. certificazione di iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o del registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000;”
Riassumiamo, tenendo conto dell’italiano e della logica (anche se perversa in questo caso): la scelta dei revisori sarà operata tra coloro i quali dimostrano di essere iscritti contemporaneamente (traduzione logica del “nonché”) sia all’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili che al registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.D.Lgs. n.88/1992 . Per dimostrare questa doppia iscrizione basterà certificarne almeno una (traduzione logica del “e/o”).
E’ presumibile che lo svarione sia avvenuto con quel “nonché”, ma un avviso pubblico non è un annuncio sulla bacheca di un bar, per cui vale soltanto il significato, anche malfermo, che da esso si può trarre. A modificarlo restano soltanto o il ritiro dell’atto in autotutela per una sua migliore riformulazione, o l’impugnativa da parte di coloro i quali si ritengano illegittimamente discriminati dal suo dispositivo.
Per essere più chiari, o l’Amministrazione ritira tale atto per riformularlo e ripetere la procedura di selezione, oppure non può riconoscere, ab origine, la candidatura del Dott. Marco Cannarella perché non iscritto, come sopra detto, ai due elenchi , ma solo a quello dei Revisori Contabili (della non iscrizione all’elenco dei Dottori Commercialisti di Siracusa ci si può assicurare consultandone l’elenco al seguente link http://www.odcecsiracusa.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=184&Itemid=131).
Nel qual caso il Dott. Cannarella potrebbe impugnare la sua revoca (data l’ormai avvenuta nomina) presso il TAR di Catania, con dubbie possibilità di successo, non avendo invece provveduto nei termini ad impugnare preventivamente l’avviso di selezione.
Tertium non datur. Invece a Noto, sembra che “tertium” stia troppo spesso di casa, frutto dell’ennesima applicazione di questa Amministrazione disinvoltamente creativa.