AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI NOTO
DOTT. CORRADO BONFANTI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VERONICA PENNAVARIA
AI CONSIGLIERI COMUNALI
ALLA GIUNTA COMUNALE
E, p.c.
AL COMMISSARIO AD ACTA PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DOTT. CARMELO MESSINA
AL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO
“IGIENE AMBIENTALE”
AL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
OGGETTO: diffida al ritiro in autotutela della delibera di consiglio comunale n. 33 del 09/09/2016 “approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016”.
Con la presente il Meetup movimento 5 stelle Noto, nelle persone dei loro attivisti, che sottoscrivono in calce per ratifica, intende segnalare l’illegittimità della delibera in oggetto al fine di diffidare le SS. VV., indicate in indirizzo, al ritiro in autotutela della stessa per le ragioni di seguito indicate.
PREMESSO CHE:
– l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che glienti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, perl’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
– l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
– l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) disponeche “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
– l’art. 1, comma 683, L. n. 147 del 2013, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
– l’articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 al quale rinvia l’articolo 174, comma 3, della medesima legge, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza, fa salva la possibilità che il predetto termine venga differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze [comma così modificato dall’art.1, comma 510, lett. a., legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2015];
– con DM del Ministero dell’interno, in data 28 ottobre 2015 (come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015, è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
– La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, e, con successivo DM del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 ad eccezione delle città metropolitane e delle provincie;
– con circolare n. 4 del 01/04/2016 dell’Assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana, è stata data comunicazione agli enti locali del differimento dei termini sopraccitati;
– con D.A. n. 108/S.3/2016, l’assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana, come disposto dall’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL., ha provveduto alla nomina del commissario ad acta per svolgere le preliminari e necessari funzioni di impulso e di sollecitazione per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
– che in base al succitato D.A. n. 108/S.3/2016 il comune di Noto risulta commissariato per ciò che concerne i poteri di impulso e approvazione del bilancio di previsione.
RILEVATO CHE:
– il TAR di Calabria, con sentenza n. 392 dell’ 8 Aprile 2016, riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato( Cons. Stato, sez V, 17 luglio 2014,n. 3808), ha affermato che “il termine per l’approvazione dell’ aliquota Tari è perentorio e coincide con quello per l’approvazione del bilancio di previsione. E anche in caso di autorizzazione ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine legale tale autorizzazione non si può estendere al termine per l’approvazione dell’aliquota Tari”. Di conseguenza, le delibere consiliari che dispongono l’aumento dei tributi emanate dopo tale termine risultano illegittime.
– con delibera del 2 febbraio 2016, n. 49 la Corte dei Conti della Regione siciliana, ha rammentatoche “l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.Rimarcando pertanto l’orientamento comune, secondo cui il termine ultimo per l’approvazione della TARI, coincidente con il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell’amministrazione, che non può procedere a variazioni di tariffe oltre tale data, in quanto in tal modo viene assicurata la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme.
– che l’IFEL, l’istituto di finanza degli enti locali dell’Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un’apposita tariffa Tari per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicale la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz’altro superiore.;
– nella “Relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014” (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell’Ambiente Galletti, si rileva che la Corte dei Conti europea ha invitato gli Stati membri a “introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi “paghi quanto butti” e altri incentivi nelletariffe pagate dalle utenze domestiche” (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).
Per quanto sopra esposto,
acclarata l’illegittimità della delibera n.33 del 09/09/2016,
SI DIFFIDA
l’amministrazione comunale all’annullamento immediato del provvedimento in oggetto, avvertendo che in mancanza di quanto intimato si adiranno le autorità competenti per le denunce del caso.
Con osservanza.
GLI ATTIVISTI DEL MEETUP M5S NOTO
Il Sindaco con la sua Amministrazione, sembra che abbiano rimediato a un brutto metodo divenuto la loro norma. Bisogna marcarli politicamente stretti, questi Amministratori!