L’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta e degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
In riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell’ufficio di staff, la norma specifica che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”.
Il terzo comma aggiunge: “con provvedimento motivato della giunta … il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.
La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:
– necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
– preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
– conseguente non configurabilità dell’inquadramento ex art. 110 TUEL.
Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07).
Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: “in relazione alle finalità previste dall’art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto”.
Il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A: “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”).
La delibera della corte dei conti della Lombardia chiarisce in maniera univoca che:
- Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un ufficio posto alle sue dirette dipendenze per coadiuvarlo nell’esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne.
- All’Ufficio è preposto un dipendente con incarico coincidente con l’effettiva durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
- Tale incarico può essere assegnato ad un dipendente dell’Ente ovvero ad altro soggetto assunto a tempo determinato con contratto di diritto privato, il quale, se dipendente da una pubblica amministrazione, deve essere collocato in aspettativa senza assegni e la cui durata deve prevedere l’automatica risoluzione del rapporto in caso di anticipata cessazione dalla carica di Sindaco.
Quindi ricapitolando i sindaci possono, secondo l’ordinamento, nella composizione dell’ufficio di staff nominare personale esterno all’ente locale con contratto subordinato – anche part-time – a tempo determinato, applicando il contratto collettivo degli Enti locali e se tale nomina cade su un dipendente pubblico esso ha l’obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni.
Molti Sindaci, prudentemente, per evitare di incappare in danno erariale, richiedono un parere preventivo alla competente sezione della Corte dei Conti.
Carmelo Filingeri
Lei sta dicendo che la nomina del prof. Terranova a capo di gabinetto del sindaco è illegittima se lo stesso non si pone in aspettativa senza assegni dalla scuola?
Anche io ho fatto una piccola ricerca sul web ed ho trovato quanto segue:
“Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.”
Sembra che lei abbia ragione, ma allora il sindaco perché fa queste cose?