Aumenta il folto gruppo degli “amministrativamente ignoranti” …
Detto questo si è passati al punto 3 con la quale, in virtù dell’art. 5, comma quater, D.L. 31-8-2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28-10-2013, n. 124, il Comune ha la possibilità di continuare ad applicare, in materia di tassazione sui rifiuti solidi urbani, la vecchia TARSU, anziché la TARES, mantenendo le stesse tariffe del 2012 senza alcuna modifica.
Questa la proposta che l’Amministrazione comunale ha fatto al Consiglio, per evitare, come ha spiegato il sindaco Paolo Amenta, che le variazioni sul tributo apportate dalla TARES penalizzassero pesantemente le attività produttive della città, in quanto molto elevate.
Una proposta resa possibile, come ha ribadito il primo cittadino, dal fatto che il lavoro di recupero dell’evasione effettuato dall’Amministrazione lo scorso anno, ha permesso di mettere in equilibrio e al “sicuro” il Bilancio dell’Ente, per cui non è necessario attivare le maggiori aliquote della TARES per i rifiuti.
Tra l’altro, è stato ricordato negli interventi (Cascone – A. Zocco – G. Amenta) e confermato dallo stesso sindaco, nessuna maggiorazione o interessi verranno applicate alle due rate della TARES, oggi TARSU (ottobre – novembre), che i cittadini hanno ricevuto in questi mesi, in ritardo rispetto alle scadenze, mentre la tersa ed ultima rata verrà spostata alla fine di febbraio del 2014. A dicembre resterà la rata dello 0,30 a mq che è destinato interamente allo Stato.
Il ritorno alla TARSU è stato approvato con il voto unanime del Consiglio.
Evarco continua a non capire.
entito per le vie brevi il Sindaco di Canicattini Bagni, lo stesso mi asserisce che la copertura dei costi del servizio per quanto riguarda la sua città si attestava già al 90% e che grazie a nuovi accertamneti (soggeti passivi evasori totali) è riuscito a coperire il restante 10%.
Il ritorno alla Tarsu è stato quindi determinato sia dalla possibilità indicata nella legge 124/2013 che dal fatto di non avere approvato ancora il bilancio di previsione
tt’altra cosa la situazione di Noto dove la copertura del costo non superava il 70% e, do già approvato il bilancio di previsione lo scorso 20 settembre, la legge ha stabilito l’impossibilità di applicare la Tarsu, costriendo l’Ente alla introduzione della Tares.
el caso in cui fosse stato possibile ritornare alla Tarsu, la stessa doveva essere aumentata per coprire il gap del 30% (100% del costo).
Spero che Evarco finalmente smetta di non capire continuando a strumentalizzare le notizie prese qua e la.
Evarco, perchè non hai riportato la notizia che il Comune di Siracusa ha applicato la Tares; forse non serve alla causa mistificatrice?
uona serata a tutti.
Il sindaco continua a non capire! Se avesse letto più attentamente quanto è stato scritto nel mio articolo dal titolo “Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario” probabilmente avrebbe evitato di continuare ad arrampicarsi sugli specchi.
Io ho sostenuto che l’applicazione della Tares è stata una scelta dall’amministrazione Bonfanti perchè il governo Letta il 31 agosto del 2013 ha emanato un decreto con il quale dava la possibilità ai comuni che non avessero ancora approvato il bilancio di previsione 2013 (ed era questa la situazione del comune di Noto) di rimanere con la tarsu. Ho contestato il contenuto della lettera di accompagnamento alle bollette perchè falsa e mistificatoria nell’affermazione che la Tares era imposta dallo stato centrale.
Le falsità incrinano il rapporto di fiducia tra governanti e governati
Non sono entrato nel merito dei costi perchè era evidente a tutti l’obbligatorieta della copertura del 100% del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Certo posso sicuramente affermare che, fatta salva la copertura completa che peraltro poteva essere coperta in parte anche dalla fiscalità generale, ammortizzando il gravame per i cittadini e le attività produttive, i coefficienti di calcolo tra la Tares e la Tarsu sono diversi. La prima fa riferimento ai metri quadri e agli abitanti dell’edificio, la seconda solo ai metri quadri quindi con ripartizione di costi diversi.
Per ultimo, poichè non credo che Corrado Bonfanti sia un “amministrativamente ignorante” e che capisce perfettamente il senso delle cose scritte, non mi resta altro da pensare che sia in malafede e quindi non abbiamo terreno comune, per questa vicenda, su cui continuare a discutere.
Ecco la prova delle tue menzogne.
Riporto cosa prevede la legge di conversione (Legge del 28/10/2013 n.124) del
D.Lgs. 102/2013 del 31 agosto 2013
“””
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma
46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3
del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento
da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente
decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, puo’
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di
prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, nonche’ la predisposizione e l’invio ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non
coperti dal gettito del tributo e’ assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita’
generale del comune stesso». “”””
SE QUANTO RIPORTATO E’ VERO (SI TRATTA DI ARTICOLI DI LEGGE) LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE CRITERI TARSU, SEMPRE RISPETTANDO LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI, E’ STATA SANCITA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE E CIOE’ IL 28/10/2013.
CARMELO FILINGERI MENTE SAPENDO DI MENTIRE.-
I decreti legge sono provvedimenti provvisori adottati dal governo per fare fronte a casi straordinari di necessità e di emergenza. I decreti legge hanno immediata forza di legge.
In questo caso il decreto legge 102/2013 ((GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 66)) .
omissis Art. 5.
(Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di previsione, puo‘ stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione …….
E’ così lampante che c’è scritto “Può” non “deve”.
Come vede Sindaco, Io non mento!!!
Quello che è bello della legge, è che la legge è legge. Ovviamente poi la legge si interpreta, specialmente in caso di contenzioso, caso in cui una terza parte, il giudice, giudica.
Da quanto riportato sopra, nei due casi, della legge e del decreto, mi pare sia scritto comunque “può”.
Ma al di là della diatriba giuridica, viste le conseguenze enormi per i cittadini come per le attività lavorative, ci sarebbe da porsi la questione sulla legittimità dell’imposta quando questa è palesemente ingiusta e/o esagerata. Un Comune deve essere esclusivamente esecutore o vittima dello regole dello Stato o può tentare di fare da scudo, proteggendo i propri cittadini, e pagando anche il prezzo politico e giuridico di mettersi, in alcuni casi, al di fuori della legge? La maggiore decentralizzazione non implica forse anche un maggiore senso di responsabilità degli enti locali ? Anche e proprio nei confronti dei Governi di turno?
Cordialmente,