Oggi Noto si sveglia con la notizia che il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha ribaltato il precedente giudizio del Tar in esito alla vicenda della lottizzazione di Eloro, accogliendo le doglianze dei privati e sentenziando che la lottizzazione che per tanto tempo ha spaccato in due l’opinione pubblica cittadina sia da considerare giuridicamente valida.
Anche se non è opportuno dare giudizi in merito alla sentenza qualcosa è possibile osservare da quanto si desume dalle motivazioni.
Incompetenza e eccesso di potere da parte del Comune di Noto che nel corso degli anni, per superficialità o arroganza, non ha saputo – voluto tutelare al meglio la specificità e la peculiarità di quella particolare area:
Non ha fatto ricorso al CGA in merito alla decisione del Tar, n. 399 del 2000 che riportava l’area da zona E a Zona C3- C9 insediamenti turistici;
Incompetenza o superficialità perché non ha gravato di controdeduzioni i pareri resi dal corpo forestale di Siracusa che asserivano l’assenza di vincolo boschivo, ignorandoli semplicemente.
Una azione ondivaga e inconcludente rispetto agli interessi dell’Ente e della Comunità.
Certo quello era il periodo delle “menti bacate”.
Insomma un bosco che c’è, secondo il perito del Tar, ma che giuridicamente sembra non esserci secondo il parere del competente Ufficio di Siracusa.
Per concludere bisogna ancora dire che nel dispositivo della sentenza il CGA ha fatto salvo il potere della Amministrazione comunale di Noto di rideterminarsi sia in ordine alla variante al PDL, e quindi in relazione alla destinazione urbanistica dell’area che in ordine alla necessità di ulteriormente istruire gli atti con riferimento alla specifica natura e delimitazione della zona di rispetto al bosco limitrofo alle proprietà private oggetto del giudizio.
Infine il Collegio Amministrativo ha ritenuto che nelle memorie del Comune e della Onlus “Sciami” si ravvisano elementi di reato procedibile d’ufficio è obbligo di questo Consiglio ai sensi dell’art. 331 c.p. trasmettere la presente decisione alla Procura della Repubblica di Siracusa (unitamente a copia delle memorie del Comune e della Onlus) per ogni opportuna valutazione.
In ragione della parziale soccombenza sussistono giuste ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Chissà che succederà.
Carmelo Filingeri
SENTENZA CGA LOTTIZZAZIONE DI ELORO
Il CGA ha stabilito un comportamento anomalo del Consiglio Comunale ,la validità degli atti e che si tratta di una zona C3 edificabile e non di una zona bianca. Occorre istruire gli atti tenuto conto di regole certe a cui tutti i cittadini e non solo una parte dobbiamo uniformarci. Nessuno può travalicare le proprie competenze men che meno i consiglieri comunali.Gli atti è giusto che siano passati al vaglio delle competenti autorità ,eccesso di potere e falso non sono certo ammissibili.Poi si fa ciò che è possibile secondo le norme e le leggi vigenti a queste dobbiamo rispondere .Le menti bacate forse ci sono o ci saranno state ma è un problema che devono risolversi soggetti che per anni sono stati commensali.
punto 15 del dispositivo.”Quanto alle ulteriori argomentazioni che riguardano la sussistenza o meno del bosco e della relativa zona di rispetto, in disparte quanto potrà essere accertato in sede penale nel procedimento di cui si riferisce, è evidente che sarà lo stesso Corpo Forestale a dovere chiarire la natura vincolistica della zona eventualmente tenendo conto della OCI disposta dal Tar Catania e condivisa con la sentenza n. 356/2017″.Sembra che tutto resti come prima.
Insomma, incompetenza e superficialità dell’amministrazione, incompetenza e superficialità degli organi di informazione che per anni hanno scaricato valanghe di fango su un’opera legittima.
Credo… no, sono sicuro che tra poco partiranno cause di risarcimento milionarie verso tutti coloro che hanno danneggiato economicamente i proponenti la lottizzazione.
Com’è giusto che in uno stato di diritto accada.
Ma non basta avere cementato la costa?