E’ una notizia clamorosa quella che vede soccombente davanti al Tar di Catania la società Sai8 spa gestore delle risorse idriche della provincia di Siracusa. In gioco c’era la revoca del contratto di gestione che aveva deliberato il commissario straordinario liquidatore dell’ATO idrico di Siracusa, Ferdinando Buceti. Dopo la deliberazione della revoca Sai8 aveva chiesto e ottenuto dal Tar, la sospensiva della stessa decisione ottenendo quindi una moratoria per non fare le valige. L’udienza di merito veniva fissata per 25 scorso, quando si sono fronteggiate le parti davanti ai giudici amministrativi catanesi. La decisione è stata pubblicata solo stamani ed è stata una doccia fredda per il team lombardo che guida la società che ha sede a Siracusa. Attorno a mezzogiorno è stata resa nota la sentenza che riconosce la validità, in tutte le sue parti, della delibera di revoca firmata dal Commissario Buceti che esautorava per diverse motivazioni di gestori privati dell’acqua siracusana. Il contenuto della sentenza è al vaglio dei legali della società Sai8 con la precisa mira di trovare gli eventuali spunti che permetteranno loro una scontata presentazione del ricorso al CGA di Palermo. Giorni addietro sulla vicenda giudiziaria da tempo in essere tra le amministrazioni pubbliche e il gestore privato era intervenuto pesantemente l’assessore regionale all’Energia, Nicolò Marino, in merito a possibili condizionamenti di un magistrato palermitano. La battaglia tra ATO8 e SAI8 continua, ma la baldanza del gestore idrico sembrerebbe essersi sgonfiata in un minuto appena.
www.lanota7.it a firma di Gregorio Valvo
N. 00827/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01921/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sai8 Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Attilio Luigi Maria Toscano, Giuseppe Spadaro, Rocco Mauro Todero e Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso Attilio L.M. Toscano in Catania, via Milano, 85;
contro
Assessorato Regionale Dell’Energia E Dei Servizi Di Pubblica Utilita’, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale delloStato, ed ivi domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Consorzio A.T.O. – Servizio Idrico Integrato Di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ D’Alessandro, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, piazza Lanza, 18/A; Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,Comune di Lentini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Augusta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Pachino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune Di Floridia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Solarino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Buccheri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Portopalo di Capopassero in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Carlentini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Francofonte, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Ferla, Provincia Regionale Di Siracusa, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore; Comune Di Siracusa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10; Comune di Noto, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Fianchino, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, corso delle Province, 203; Comune di Melilli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Musumeci, 171; Comune Di Palazzolo Acreide, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Leone, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via C. Abate, 30; Comune di Cassaro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Canicattini Bagni, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Buscemi, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Emanuele Tringali e Felice Giuffre’, con domicilio eletto presso Felice Giuffre’ in Catania, via Francesco Crispi 225; Comune di Avola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Sortino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Comune di Rosolini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso Santi Pappalardo in Catania, via Umberto,200;
per l’annullamento
con il ricorso principale, previa sospensione dell’efficacia,
– dei decreti assessoriali n° 351 del 20-3-2013 e n° 1143 del 10-7-2013 emessi dell’Assessore Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilità;
-della deliberazione n° 8 del 17-6-2013, dell’atto monitorio del 18-6-2013; della deliberazione n° 12 del 3-7-2013, della diffida del 15-7-2013, tutti emessi dal Commissario straordinario e liquidatore del Consorzio A.T.O. Servizio Idrico Integrato di Siracusa.
con ricorso per motivi aggiunti, previa richiesta di misure cautelari
– del decreto assessoriale n 351 del 20 marzo 2013
– della deliberazione n 8 del 17 giugno 2013
– dell’atto monitorio del 18 giugno 2013
– della deliberazione n 12 del 3 luglio 2013
– del decreto assessoriale n 1143 del 10 luglio 2013
– della diffida del 15 luglio 2013
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ e di Consorzio A.T.O. – Servizio Idrico Integrato di Siracusa e di Comune di Siracusa e di Comune di Noto e di Comune di Melilli e di Comune di Palazzolo Acreide e di Comune di Cassaro e di Comune di Canicattini Bagni e di Comune di Avola e di Comune di Buscemi e di Comune di Sortino e di Comune di Rosolini;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione a verbale dell’avv. Raffaele Leone per il Comune di Palazzolo Acreide e ritenuto che, effettivamente, l’esame dell’istanza cautelare debba essere limitato – onde garantire i diritti di difesa rappresentati in detta dichiarazione – alle questioni poste col ricorso introduttivo, non anche a quelle proposte col ricorso per motivi aggiunti (che del resto sembra concernere la domanda di indennizzo ex art. 158 D.Lgs. n. 163/2006);
Ritenuto che (a fronte della complessa vertenza che sta alla base del ricorso in esame e dei provvedimenti con esso impugnati) non sembrano emergere prima facie adeguati profili fumus tenuto conto che:
– le questioni cui si riferisce preliminarmente parte ricorrente, tanto quelle relative alla natura ordinatoria del termine, quanto quelle concernenti l’ampiezza dei poteri del Commissario straordinario in relazione alla perdurante efficacia del contratto (Cga sentt. n. 290/2011 e n. 19/2012), sono state negativamente delibate dal TAR Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza n. 607 del 24.9.2013 che questo Collegio condivide;
– l’impostazione da cui muove parte ricorrente, incentrata su di una visione puramente contrattualistica della vicenda, sembra trascurare gli aspetti connessi alla “concessione” del servizio di che trattasi e quindi ai poteri autoritativi dell’ente concedente (poteri a fronte dei quali si svalutano notevolmente le pur abili argomentazioni svolte in ricorso, sia sotto il profilo dei parziali inadempimenti imputabili all’ATO, o ai Comuni interessati, sia sotto il profilo della contraddittorietà delle determinazioni assunte dai Commissari straordinari succedutesi nel tempo circa l’esercizio o meno della facoltà di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto;
Rilevato, altresì, che, relativamente alle sorti dei lavoratori in atto dipendenti della SAI8 (cui si richiama parte ricorrente nel motivare la proposta domanda cautelare) non è stata adeguatamente contestata in Camera di consiglio l’affermazione delle parti resistenti in base alla quale detti lavoratori non subirebbero alcun pregiudizio, in quanto destinati ad essere reimpiegati comunque nella ulteriore (inevitabile) gestione dei servizi idrici cui ineriscono gli atti impugnati;
Ritenuto, in ultimo, che resta impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di indennizzo ex art. 158 D.Lgs. 163/2006, formulata nel ricorso per motivi aggiunti di cui sopra;
Ritenuto che le statuizioni relative alla refusione delle spese processuali concernenti la presente fase cautelare vadano rinviate alla sentenza definitiva di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
“Il nuovo pronunciamento dei giudici amministrativi conferma come si sia finalmente ripristinato il diritto, e ritengo anche la legalità, in una vicenda dove troppe erano le lacune e i passaggi pochi chiari. Spero che Sai 8 voglia prendere atto con maturità dell’evidenza della situazione e della sentenza, mostrando in questo caso rispetto reale per gli utenti”
On.le Sorbello