La sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa ha depositato il 26 novembre scorso la sentenza dichiarativa del fallimento di SAI8 S.p.A., accogliendo la tesi dei pubblici ministeri Marco Bisogni e Delia Boschetto, che avevano presentato istanza di fallimento ritenendo che il gestore attuale non avesse più i requisiti necessari per proseguire nella sua attività.
Il tribunale ha disposto la nomina di tre curatori fallimentari:Giovanni La Croce (commercialista di Milano), Luigi Amerigo Bottai (avvocato del Foro di Roma) e Girolamo Venturella (avvocato del Foro di Siracusa) che adesso procederanno con l’iter che porterà alla chiusura della società.
Secondo quanto consentito dall’art.104 della legge fallimentare è stata disposta la continuazione temporanea dell’esercizio d’impresa per 6 mesi, cioè fino al 26 maggio 2014 .
Risulta fissata al 5 marzo 2014 l’adunanza dei creditori, convocata dai curatori, con anche il presumibile compito di valutare la prosecuzione o meno dell’esercizio provvisorio per i successivi tre mesi .
E’ quasi certo il ricorso alla Corte d’Appello di Catania da parte di SAI8 S.p.A.
Il prossimo 11 dicembre il C.G.A di Palermo, si pronuncerà su una serie di ricorsi tra i quali la concessa sospensiva alla procedura di riconsegna degli impianti ordinata dal Dott. Ferdinando Buceti, Commissario Straordinario e liquidatore dell’ATO siracusano, a seguito della revoca del contratto, dallo stesso disposta lo scorso 3 luglio.
Un allineamento di astri avversi veramente unico, non c’è che dire.
Detto ciò vorrei segnalare alcune possibilità particolari per il futuro di questa vicenda.
L’Art.104 bis della suddetta legge fallimentare, ci introduce in una zona pericolosa che non si deve sottovalutare come possibile scenario futuro e cioè quella dell’affitto del ramo d’azienda, che in questo caso non può che coincidere con l’intera SAI8.
Su proposta dei curatori, con parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato autorizza l’affitto del ramo d’azienda del fallito a terzi (tra cui l’ATO se ne dovesse fare richiesta, perché no?). La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Terminato questo periodo d’affitto, il ramo d’azienda (o l’intera ex SAI8 se vogliamo) può essere ceduto al migliore offerente (con diritto di prelazione per l’affittuario). In altre parole, se la revoca del contratto-concessione del 3 luglio, dovesse essere revocata a sua volta, il ramo d’azienda in affitto porterebbe in dotazione il contratto trentennale con i 21 comuni del siracusano.
Pensate che bella cosa, far rientrare dalla finestra quello che sembrava essere stato accompagnato fuori dalla porta. Basti pensare che lo stesso contratto, significherebbe, tra la tante belle cose, anche l’attuale sistema tariffario con l’annesso sistema di rivalutazione e la possibilità di operare i distacchi in caso di morosità persistente. Gattopardismo allo stato puro, per qualcuno. Vera presa per il culo per la maggior parte degli utenti.
Per quanto riguarda i nostri concittadini ancora morosi, sarà loro utile ricordare che il programma di liquidazione, di cui all’art.104 ter, che i curatori sottoporranno al comitato dei creditori entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, prevede, oltre l’opportunità di autorizzare il suddetto affitto del aramo d’azienda, anche l’individuazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare insieme ad una valutazione del loro possibile esito.
Per quanto detto, la vera pietra sopra, quella definitiva, tombale, potrebbe non venire mai. Certo, aiuterebbe non poco in tal senso, che la revoca del contratto-concessione, il prossimo 11 dicembre venisse confermata a tutti gli effetti, per cui non esistendo più impianti da gestire, non esisterebbe più neanche l’esercizio provvisorio d’impresa.
Sono proprio curioso di sapere come va a finire.
Precisino
La concessione di pubblici servizi è assimilabile all’appalto di pubblici servizi. Così, a differenza dell’appalto di lavori pubblici, il fallimento da solo non basta a comportare, ipso iure, la decadenza del contratto di appalto. Occorre anche che il curatore rappresenti l’insussistenza delle condizioni per chiedere agli organi della procedura (comitato dei creditori e giudice) l’esercizio provvisorio dell’impresa. Ne deriva, nel nostro caso, che l’esercizio provvisorio concesso (sicuramente anche con l’avallo del Commissario Buceti, in quanto creditore) ha “salvato” il contratto che, altrimenti, sarebbe decaduto irrimediabilmente. Si badi, l’espediente dell’affitto del ramo d’azienda, sarebbe rimasto comunque possibile. Ma evidentemente, per evitare subito la cassa integrazione ai 150 dipendenti dell’ex SAI8, si è voluto andare oltre. Solo per questo?