La legge, denominata legge Delrio, Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, che alla vigilia del voto per il rinnovo delle amministrazioni locali, in aprile 2014 indicò i tetti da raggiungere nella rappresentanza di genere.
“Rappresentanza di genere.
Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la legge n. 56/14 al comma 137 dell’art.1, ha previsto una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%.
Al riguardo, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco” e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.
Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.
Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.
Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ ente.”
Per il comune di Noto il conto è presto fatto!
Il Sindaco più quattro assessori, ogni componente vale il 20%.
Di conseguenza nella Giunta Comunale occorrono 2 assessori di genere.
I sindaci giustificano generalmente l’assenza di donne con la difficoltà di reperimento delle disponibilità. Ma i Tar non hanno mai accolto la giustificazione, ed hanno sospettato che le difficoltà fossero degli alibi. E’ possibile, comunque, che le donne incontrino ostacoli, anche quando vogliono prestare la loro opera nelle pubbliche amministrazioni. Chi lavora e “sovrintende” alla gestione familiare non riesce a conciliare le proprie incombenze con l’incarico pubblico, che richiede tempo e dedizione.
I Tribunali amministrativi cui finora i ricorrenti, – in pochi rari casi – si sono rivolti, hanno dato loro ragione, stabilendo che i due generi, maschile e femminile, dovessero essere rappresentati in misura non inferiore al quaranta per cento nei comuni con una popolazione non inferiore a 3000 abitanti.
Le amministrazioni sono state azzerate ed il sindaco obbligato ad adeguarsi.
L’inferiorità numerica, tuttavia, è stata denunciata con strumenti diversi dal ricorso al tar, che obbliga ad affrontare dei costi.
Ci si è avvalsi della diffida, diretta al capo dell’amministrazione, o di una richiesta formale di controllo rivolta ai Prefetti.
Il Sindaco aspetta qualche diffida?
Carmelo Filingeri
La circolare del ministero dell’Interno
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