Mentre a Noto l’amministrazione si è incaponita nel voler dare in concessione ai privati, all’interno di un residuale progetto di “Bike Sharing”, la gestione delle cosiddette strisce blu con un affidamento settennale del servizio, a Siracusa il sindaco Giancarlo Garozzo dà seguito all’intendimento dell’amministrazione fin dal suo insediamento e prosegue la gestione diretta del servizio di sosta, finora affidata temporaneamente alla Polizia municipale.
Strisce blu e parcheggi, addio convenzioni il comune di Siracusa si mette in proprio
Il provvedimento in questione porta la firma del dirigente del settore Risorse umane, Vincenzo Migliore, per la definizione dell’aspetto inerente il personale e quella del responsabile del settore Mobilità e Trasporti, Emanuele Fortunato per quanto riguarda la gestione in house del servizio.
La sosta a pagamento su strada consisterà in 985 stalli tramite i biglietti gratta e sosta e l’istallazione di parcometri e si presume un incasso annuo pari a 420 mila euro (l’introito da gennaio a luglio nonostante i pochi controlli in ampie zone della città ammonta a 240 mila euro); la sosta nei parcheggi Molo e Talete, in totale 540 stalli, sarà ancora pagata attraverso i parcometri e si presume un incasso annuo di 196 mila euro, anche se a causa di scarsa illuminazione (al molo soprattutto), mancata sorveglianza, continui atti vandalici e costante presenza di parcheggiatori abusivi (anch’essa in particolare al molo) si è riscontrato un mancato incasso pari al 45% circa e dunque la cifra presunta potrebbe anche quasi raddoppiare fino a toccare i 390 mila euro; il servizio di check point e sosta per i bus turistici è attualmente garantito dagli agenti della Polizia municipale e in poco più di un anno ha determinato un incasso di 580 mila euro.
Si ipotizza una gestione informatizzata con l’acquisto on line dei pass di check point e sosta per non gravare sui vigili urbani, che potranno essere smistati altrove.
Non posso esimermi da qualche amara considerazione.
Quando in Italia ci stracciavamo le vesti per le gestioni privatistiche, vedi per esempio la legge Galli sugli ato idrici, nel mondo, NewYork, Parigi e Londra, i templi mondiali del liberismo, ritornavano alla gestione pubblica dell’acqua e così, anche nella vicenda delle strisce blu, Siracusa correttamente, torna da una gestione privatistica ad una gestione cosiddetta in house.
Mi sono chiesto, ricordando le gestioni disastrose di alcuni elementari servizi, quali i siti museali, la piscina, la pista da mountain bike, come mai un comune come Noto che trabocca di personale è costretto all’esternalizzazione di un servizio così elementare?
Ma si sa, Noto è la città del gambero, un passo avanti e due indietro.
Carmelo Filingeri (Evarco)
Sulla vicenda il precedente articolo http://www.evarconews.it/larte-della-prestidigitazione/
CALURA E SENSO CRITICO
Dove sono finiti i raffinati netini cultori del bello? I battitori liberi della critica cassarioto-architettonica spinta fino allo sdegno pluri-biocida per le inopportune erbacce sui cornicioni, allo sgomento censoreo senza ritorno per i teli da ponteggio cariatidei, per giungere, infine, all’invocazione di un ardito modello di centro storico assimilato alla donna ideale di Sofocle, per la quale “il silenzio reca ornamento”? Di sicuro sono in vacanza per musei e per efficientissime città d’arte, prendendo accuratissimi appunti per poi tornare al natio borgo selvaggio ed ivi pontificare dottamente sui massimi e, soprattutto, sui minimi sistemi. Oppure sono già in agguato all’ombra di un discreto dehors, tracciando abilmente su un provvidenziale quanto classico tovagliolino di carta, la strategia della prossima campagna invernale a difesa del bello notoideo? Mi piace decisamente propendere per quest’ultima ipotesi, perchè sarebbe altrimenti avvilente ammettere che a cotante sensibilità siano sfuggite le nuove e multitecnologiche colonnine strappamonete dei parcheggi, orgogliosamente messe in mostra nel nostro pregiato centro storico, dalla nostra futuro-proiettata amministrazione, senza indulgere verso alcun antistorico compromesso in direzione di banali tentativi di integrazione formale ed estetica nel contesto architettonico barocco. Niente infingimenti, avranno pensato, dopo chissà quante riunioni nelle segrete stanze del palazzo. Mostriamo coraggiosamente e senza ipocriti pudori questi piccoli totem, ciascuno come una vera e propria provocatoria installazione semi-permanente d’arte contemporanea, che si compiace al contempo dell’interazione con il pubblico (generosamente pagante) e della catartica luce solare . Ma dove siete, quindi? La Noto dei padri vi aspetta.
la Legge 15 maggio 1997, n. 127 (e la successiva legge 488/1999), art. 17, ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (Artt. 6, 7 commi 14 e 15; 157 commi 5, 6 e 8; 158 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice della strada) a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione nonché a quelle poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.
l’Arti.68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) ha confermato la natura di Pubblico Ufficiale degli ausiliari del traffico con potere di Contestazione Immediata, e attribuisce loro anche la possibilità di contestare le Infrazioni al Codice della Strada inerenti all’Articolo 158 del CdS, con potere di rimozione nei casi previsti (Art. 158 comma 2 lettere b), c) e d)), e ribadisce all’Avviso di Accertamento da essi compilato la valenza dell’Atto Pubblico ai sensi degli Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile con fede privilegiata fino a querela di falso.
L’Avviso di accertamento d’infrazione (in genere indicato come “multa”) elevato dagli ausiliari del traffico è un atto amministrativo non impugnabile perché rappresenta solo un “avviso di avvio di procedimento” (Art.7 Legge n.241/1990). Esso viene consegnato agli uffici della Polizia Municipale. A seguito di tale atto, il presunto trasgressore o paga immediatamente la sanzione amministrativa indicata nell’avviso, senza ulteriori oneri, ovvero attende la notifica del Verbale di accertamento d’infrazione, atto che può invece essere impugnato innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace entro 60 gg. dalla notifica. Nel caso particolare della presenza del “trasgressore” e della sua volontà di fornire i dati necessari, l’ausiliario compila il “Verbale di Contestazione Immediata”
Gran parte delle “multe” (avvisi di accertamento di infrazione) che verranno elevate dagli ausiliari del traffico dipendenti dalla ditta affidataria della gestione delle strisce blu di nuova attivazione a Noto, per mancato pagamento del contrassegno di pagamento appaiono illegittime e potranno essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace.
I due principali motivi di futuri contenziosi sono:.
1) nelle aree non dichiarate “zone a traffico limitato” (ZTL), non si possono elevare multe per mancata esposizione del contrassegno di pagamento nelle strisce blu, se nelle immediate vicinanze di detti stalli a pagamento non esiste almeno un pari numero di stalli a permanenza gratuita e privi di dispositivi di controllo della durata della sosta (art.7 comma 8 del codice della strada, v. Trib. Roma sent. n. 16885 del 7.09.2012 e cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 116 del 9.01.2007); costituiscono dispositivi di controllo anche i cartelli che limitano ad un ora il parcheggio gratuito; tutte le nuove strisce blu non si trovano in ZTL, per cui ci si chiede, ad esempio, come possa funzionare questa verifica in Piazza XVI Maggio e nel tratto finale di Via La Rosa;
2) Il codice della strada prevede (art.7 comma 6) che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico; a questa categoria appartengono le strisce blu su viale Marconi, su Via Cavour, su Via La Rosa e sul Corso V.Emanuele.gb
Da questo primo esame risulta (a meno di ulteriori migliori verifiche) che gli unici parcheggi a strisce blu che “funzionano” – nel senso che non costituiscono potenziale fonte inesauribile di contenziosi persi in partenza dall’amministrazione – sono soltanto quelli di Piazza Pantheon e di Piazza Landolina. Poche decine di stalli in confronto ai circa 150 appenda affidati.
C’è poi la questione se sia legittimo che il Comune, stanti le attuali norme, possa prevedere di devolvere ad un soggetto privato una quota di €. 10,00 per ogni sanzione spiccata dagli ausiliari del traffico. Ma questa è un’altra storia che verrà approfondita in un’altra occasione.
Ad ogni buon conto, ecco il modello del ricorso al Giudice di Pace, citando o meno opportunamente le violazioni indicate:
GIUDICE DI PACE DI NOTO
RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
EX ART. 204 bis D. Lvo 30.04.1992 n.285egno di
Istante: Sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica … L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso …
Contro: Comune di Noto, in persona del Sindaco pro tempore.
Premesso che
in data … veniva notificato all’istante il Verbale di contestazione n. … per un importo pari a €. …. , emesso dagli ausiliari del traffico del Comune di Noto per presunta violazione dell’art. 156 cod. str., commessa in data … alle ore …, per aver lasciato il veicolo in area soggetto al pagamento della sosta senza esporre il contrassegno di pagamento.
La contravvenzione è illegittima e deve pertanto essere dichiarata nulla per i seguenti motivi in fatto ed in diritto
VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 6, COD. STR.: Illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata.
Il Codice della Strada (art. 7, comma VI) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, . 7) che per carreggiata debba intendersi la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Ne consegue che la condotta contestata all’odierno ricorrente non integra gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità, poiché l’area in cui la presunta violazione sarebbe stata rilevata è stata adibita a parcheggio (a pagamento) in assoluto dispregio delle norme dettate dal Codice della Strada.
VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 8, COD. STR.: Assenza in zona di aree di parcheggio libero.
L’art. 7, comma VIII, C.d.S. prevede che: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Tale principio è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cass. (cfr. sentenza n. 116 del 9.01.2007), ove è stata confermata la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che dichiarava la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto al Giudice di merito la piena facoltà di rilevare i vizi di legittimità di quei provvedimenti amministrativi che, istituendo delle zone di parcheggio a pagamento, non ne lascino altrettante (adiacenti!) libere.
Nel caso di specie, il Comune ha elevato una contravvenzione per mancata esposizione del tagliando di pagamento del parcheggio su un’area di strisce blu collocata in una zona ove non vi sono, nelle immediate vicinanze, altri spazi di sosta invece gratuiti.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
1) in via preliminare, ai sensi dell’art. 204, comma 3-bis, del Codice della Strada, fissare la prima udienza per la concessione della provvisoria sospensione della sanzione inflitta con il verbale n. …, entro venti giorni dal deposito del presente ricorso, ordinando al Comune di Noto, in persona del Sindaco p.t. di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
2) nel merito dichiarare la nullità del suddetto verbale n. …;
3) nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale.
Si produce:
Verbale di contestazione n. …, emesso dagli ausiliari del traffico del Comune di Noto
Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che la presente causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00 per cui è sottoposta al pagamento di contributo unificato dell’importo di euro 33,00.
La causa ha valore inferiore ai 1.033,00 per cui non è dovuta la marca da bollo del valore di 8,00 euro, come specificato dal Ministero della Giustizia con nota del 28.09.10.
Luogo, data, firma
sistema clientelare