IL TAR DI PALERMO RESPINGE LA SOSPENSIVA DELLA RETE OSPEDALIERA.
La domanda cautelare non è assistita da sufficiente fumus boni iuris, in quanto le scelte discrezionali assunte dall’Amministrazione regionale non si appalesano, nell’ambito di una analisi sommaria propria della presente fase, palesemente irragionevoli;
– che l’istanza cautelare nemmeno è assistita dal prescritto periculum in mora, non avendo da un lato il Comune ricorrente fornito alcun parametro di comparazione rispetto alla pianificazione precedente – salvo giudicarla pure insoddisfacente – e che sarebbe ripristinata in conseguenza della chiesta sospensione dell’efficacia del D.A. impugnato; dall’altro lato, di converso, la difesa erariale ha posto in evidenza che l’impugnato D.A. ricalca la pianificazione già delineata dal precedente D.A. n. 629/2017, (non impugnato dal Comune di Noto) anche per quanto concerne il numero di posti letto e le strutture degli ospedali di Lentini e di Augusta, sicché dalla sospensione del provvedimento parte ricorrente non sembrerebbe ricavare alcuna utilità;
REPUBBLICA ITALIANA
Pubblicato il 15/10/2019
- 01111/2019 REG.PROV.CAU.
- 01596/2019 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2019, proposto da Comune di Noto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto dell’Assessorato della Salute del 11 gennaio 2019 – Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana in data 8 febbraio 2019, nella parte in cui vengono assegnati alla zona sud della provincia di Siracusa – Distretto Sanitario di Noto n. 46, 1,8 posti letto per ogni mille abitanti;
– ove occorra della Deliberazione n. 329 del 14 settembre 2018 della Giunta Regionale, a mezzo della quale è stata approvata la proposta dell’Assessore alla Salute di riorganizzazione della Rete Ospedaliera pubblica e privata accreditata del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PRESO ATTO della memoria del 29/09/2019 del Comune di Noto con la quale, incontestatamente, si specifica che non sussiste alcuna connessione di natura oggettiva con il ricorso RG 3628/2015 pendente dinanzi alla 3^ Sezione di questo Tar, atteso che “il Decreto assessoriale oggetto del presente giudizio ha superato tutti gli altri Decreti Assessoriali precedentemente impugnati disponendo una nuova distribuzione dei posti letto dell’isola”;
RITENUTO
– che la domanda cautelare non è assistita da sufficiente fumus boni iuris, in quanto le scelte discrezionali assunte dall’Amministrazione regionale non si appalesano, nell’ambito di una analisi sommaria propria della presente fase, palesemente irragionevoli;
– che l’istanza cautelare nemmeno è assistita dal prescritto periculum in mora, non avendo da un lato il Comune ricorrente fornito alcun parametro di comparazione rispetto alla pianificazione precedente – salvo giudicarla pure insoddisfacente – e che sarebbe ripristinata in conseguenza della chiesta sospensione dell’efficacia del D.A. impugnato; dall’altro lato, di converso, la difesa erariale ha posto in evidenza che l’impugnato D.A. ricalca la pianificazione già delineata dal precedente D.A. n. 629/2017, (non impugnato dal Comune di Noto) anche per quanto concerne il numero di posti letto e le strutture degli ospedali di Lentini e di Augusta, sicché dalla sospensione del provvedimento parte ricorrente non sembrerebbe ricavare alcuna utilità;
RITENUTO, pertanto, di respingere l’istanza cautelare, compensando tuttavia in ragione degli interessi latamente pubblicistici sottesi alla controversia le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell’efficacia proposta con il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore