la Regione siciliana riconosce che l’acqua è un patrimonio universale da tutelare e da difendere in quanto trattasi di una risorsa pubblica limitata, di alto valore sociale e bene comune non sostituibile e quindi di valore inestimabile. La Regione ha considerato, altresì, l’accesso all’acqua, quale diritto umano, individuale e collettivo, e ha espressamente indirizzato, prioritariamente, i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni attuali e di quelle che verranno.
Pertanto, nell’esprimere la volontà di ispirarci ai principi di sussidiarietà e nel pieno esercizio delle proprie funzioni legislative, con il presente disegno di legge si vuole dare potestà legislativa e certezza amministrativa alla riorganizzazione, in via emergenziale, del servizio idrico integrato, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di tale servizio, alla luce delle esperienze negative di gestioni private, conclusesi con sentenze di fallimento e con la nomina da parte del Giudice Civile della Curatela fallimentare.
Il presente provvedimento legislativo, nel prendere atto che il fallimento di una società di gestione del servizio idrico integrato determina, di fatto, l’affidamento della gestione provvisoria in capo alla Curatela fallimentare, ma, nello stesso tempo, la gestione de qua agitur, da parte della Curatela fallimentare, risulta per taluni aspetti organizzativi alquanto difficile e complessa, con conseguente rischio di collasso del servizio idrico fornito ai cittadini e con numerose zone d’ombra dovute all’assenza di una norma da applicare da parte degli Amministratori locali.
E’ noto a tutti che la gestione provvisoria sta determinando, nei territori interessati, un aumento evidente e pericoloso della situazione debitoria, già critica, da cui potrebbe derivare un ulteriore rischio concreto di blocco del servizio idrico, e il tutto sempre a danno dei cittadini ignori di ciò che può accadere loro.
Appare evidente, quindi, e rispondente ai principi di una sana e corretta amministrazione, la volontà dei Comuni – già costretti a subire le angherie della fallita gestione del servizio idrico e ora con il CERINO IN MANO’ – di conformarsi, con la urgenza del caso, e senza ulteriori indugi e ritardi che sarebbero nocivi, al modello gestionale comunale autonomo, già riconosciuto dalla legge regionale 2/2013 ai Comuni che non hanno consegnato, in illo tempore, gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato.
La riappropriazione della gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dei Comuni coinvolti, loro malgrado, nel fallimento della Società di gestione del servizio idrico, consente il raggiungimento della par condicio con i Comuni dello stesso Ambito che non avevano a suo tempo consegnato gli impianti e cancella definitivamente il rischio di una possibile interruzione del servizio idrico.
Pertanto appare necessario, e non più rinviabile, non solo per motivi sociali, ma anche per motivi di ordine pubblico, approvare questo disegno di legge che equipara i Comuni, rispettosi della norma vigente, sia prima che dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011, che hanno consegnato gli impianti a quelli RIBELLI’ che non hanno voluto consegnare, a suo tempo, gli impianti, il tutto in attesa che l’Assemblea regionale siciliana approvi il nuovo testo di legge sul servizio idrico.
—O—
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. La presente legge dispone l’integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2.
Art. 2.
Norme transitorie
1. I Comuni che hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, qualora questi ultimi siano dichiarati falliti, con sentenza definitiva, con conseguente affidamento della gestione provvisoria ad una curatela fallimentare, su loro esplicita richiesta, possono riottenere la gestione diretta del servizio, in forma singola o associata, fino all’entrata in vigore del nuovo testo di legge.
2. E’ facoltà dei Comuni, di cui al comma 1, organizzarsi nella forma dei liberi consorzi , ai sensi della legge regionale 7 marzo, n. 7, le cui finalità sono la gestione, momentanea, del servizio idrico fino all’entrata in vigore del nuovo testo di legge.
3. E’ obbligo dei Comuni utilizzare, solo ed esclusivamente, il personale in servizio, presso il soggetto affidatario del servizio idrico integrato, alla data di attivazione della procedura fallimentare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.
Art. 3.
Oneri Finanziari
1. Il presente disegno di legge non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione regionale.
Art. 4.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.